Art. 8.
(Modalità di tutela dell'interesse).

      1. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 possono accedere ai locali del Parlamento, salvo eventuali restrizioni, e possono seguire per via telematica le sedute delle Commissioni parlamentari di loro specifico interesse, secondo le modalità disciplinate dai Regolamenti delle Camere.

 

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I medesimi soggetti possono altresì accedere agli uffici delle Camere per chiedere informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro specifico interesse ovvero all'organizzazione procedurale dei lavori del Parlamento.
      2. Al fine di svolgere presso il Parlamento la loro attività professionale, i soggetti accreditati possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari.
      3. I soggetti accreditati devono tenere un comportamento conforme al ruolo e alle funzioni del Parlamento e dei suoi membri. In particolare, è fatto loro divieto di esercitare, nei confronti dei parlamentari, qualsiasi forma di pressione tale da incidere sulla libertà personale di giudizio e di voto dei medesimi parlamentari.
      4. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, cui i parlamentari sono tenuti a comunicare fatti che possono concretare violazione delle norme di comportamento ai sensi del comma 3 del presente articolo, valutata la sussistenza della violazione, possono comminare al responsabile sanzioni correlate alla gravità della stessa, quali il richiamo formale, la sospensione temporanea o la revoca dell'iscrizione nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2.